Art. 7.

      1. Chi non provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a realizzare le misure di riduzione dell'impatto ambientale delle superfici impermeabilizzate previste dalla medesima legge, è punito con un'ammenda da un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 100.000. Chi, dopo sei mesi dalla data di contestazione della violazione, non provvede a quanto prescritto, è punito con un'ammenda di ammontare doppio rispetto a quella già comminata e con il sequestro del suolo da parte dell'autorità giudiziaria che provvede, inoltre, a far realizzare le misure di riduzione prescritte ponendo le relative spese a carico del responsabile inadempiente.